Oggigiorno le intolleranze e le allergie alimentari sono molto più frequenti rispetto al passato.
Questo è uno dei motivi per i quali la commissione del Codex Alimentarius è stata incaricata di individuare la lista degli allergeni più comuni: è risultato che alcuni alimenti (tra cui uova, latte, arachidi, noci, pesce, molluschi, glutine, soia) rappresentano oltre il 90% di tutte le reazioni allergiche moderate o gravi, nonostante vi siano almeno 160 alimenti che possono dare adito a sintomi più lievi.
Pertanto, con l’obiettivo di tutelare al meglio i consumatori, si è posto il problema di fornire informazioni corrette e specifiche riguardo il contenuto degli alimenti che acquistano.
Che tipo di informazioni possiamo dunque trovare in etichetta?
Indicazioni regolamentate
L’ultimo regolamento che disciplina la normativa riguardo le etichette alimentari, ha sancito l’obbligo di dare evidenza a 14 categorie di allergeni.
In particolare, il regolamento obbliga a dichiarare nelle etichette, sia di prodotti confezionati che non, le sostanze che provocano allergie o intolleranze e in che quantità queste sostanze sono presenti, ma questo non è sufficiente! Il regolamento richiede anche la segnalazione degli additivi che contengono sostanze allergizzanti come ad esempio il lisozima la cui fonte primaria è l’uovo. È importante sottolineare che non ci sono distinzioni tra chi è allergico e chi è intollerante nella scrittura dell’etichetta.
In che modo?
Con riferimento al regolamento si evidenzino alcuni aspetti che vanno ricordati di apporre in etichetta. Le sostanze che possono provocare reazioni allergiche vengono riportate in grassetto, infatti sull’etichetta della salsa di soia troviamo la seguente dicitura “acqua, soia, sale, aceto di spirito”. La soia viene appunto riportata in grassetto perché è un alimento a cui si può essere allergici o intolleranti. Inoltre, i prodotti senza glutine riportano la scritta “SENZA GLUTINE” in stampatello. Quando invece il prodotto è stato specificamente pensato per i celiaci si troverà il simbolo con la spiga barrata.
Viene inoltre utilizzata la dicitura “specificamente formulato per celiaci” o “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, questo esempio si trova per i prodotti cd “alimenti sostitutivi”. Vale a dire, prodotti tradizionalmente realizzati con ingredienti a base di glutine (es. pasta, pane), dove le materie prime utilizzate sono prive di glutine ovvero con ingredienti “de-glutinati”.
Vediamo un paio di esempi.
Esempio 1
Negli alimenti confezionati quando è presente un allergene del gruppo “cereali” va indicato il tipo di cereale come GRANO, ORZO, AVENA o altro, si può inoltre specificare a titolo facoltativo la presenza di glutine e altre caratteristiche dell’ingrediente. Dunque, sull’etichetta potreste trovare ‘farina di GRANO duro (contiene glutine)’.
Esempio 2
Ad ogni modo non è obbligatorio scrivere l’allergene sull’etichetta nel caso in cui il nome del prodotto implica l’allergene stesso, come ad esempio il formaggio, questo è un alimento per il quale NON è necessario specificare che ‘contiene LATTE’. Tuttavia, se l’elenco degli ingredienti viene fornito in maniera volontaria, allora l’allergene va evidenziato nel modo consueto, come nel caso della ‘mozzarella (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale)’.
Esempio 3
Per quanto riguarda la frutta a guscio è invece importante segnalare SEMPRE la denominazione del tipo specifico, dal momento che non è detto che una persona allergica al pistacchio, sia per forza allergica alla mandorla. Il solo termine frutta a guscio è troppo generico.
Indicazioni non regolamentate
La presenza non volontaria e non intenzionale di allergeni NON è regolamentata dal REG (UE) n. 1169/2011. Generalmente, la dichiarazione delle sostanze allergizzanti corrisponde al vero, tuttavia ci sono molti casi in cui le diciture sono poste dai produttori con il solo fine di evitare sequele legali, di conseguenza le informazioni riportate sulle etichette potrebbero trarci in inganno.
Tra le indicazioni non regolamentate vediamo la cd cross contamination o contaminazione crociata: ossia, il prodotto che state acquistando potrebbe essere stato contaminato da un altro prodotto che ha invece al suo interno allergeni. È una contaminazione di tipo accidentale, che non è voluta dalla azienda produttrice, tuttavia ci sta avvertendo che la contaminazione potrebbe essere avvenuta in un qualsiasi momento della filiera: stoccaggio, lavorazione, trasformazione, imballaggio.
In altri termini, se vi capita di leggere:
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“può contenere tracce di…(allergene)”
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“prodotto in uno stabilimento che utilizza… (allergene)”
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“prodotto in filiere alimentari non separate, in cui viene processato anche…(allergene)”
queste indicazioni fanno appunto riferimento alla cross contamination. Quando l’azienda alimentare inserisce una di queste diciture si sta sostanzialmente tutelando nei confronti del consumatore da un possibile vizio nelle proprie procedure produttive.
Ricapitolando, solo nel caso in cui la segnalazione obbligatoria di un allergene mancasse l’azienda produttrice sarebbe costretta a richiamare il prodotto dal mercato, in quanto anche una minima quantità potrebbe causare gravi disturbi. Le informazioni relative ad intolleranze ed allergie devono pertanto essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
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